Con la Risoluzione n. 4/DF emessa il 16 novembre 2023 il Dipartimento delle Finanze ha emesso alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU (imposta municipale unica, a volte indicata anche come imposta municipale propria) ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni.
Cos’è l’IMU?
L’IMU non è altro che una tassa che deve essere versata allo Stato da chi possiede un fabbricato. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le altre addizionali regionali e comunali. La legge prevede però alcune eccezioni per edifici non soggetti all’imposta municipale unica.
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Cosa sono le unità collabenti? Ecco il significato
Per prima cosa, scopriamo cosa si intende per edifici collabenti.
Si tratta di una tipologia di fabbricati, appartenenti alla categoria catastale F/2 (“fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili”), che versano in una condizione di rovina e degrado e che dunque necessitano di un intervento di ristrutturazione complesso e di ampia portata. Senza questi interventi, non possono produrre alcuna rendita.
La controversia ruota proprio attorno alla natura di questi fabbricati, caratterizzati da un elevato grado di degrado e inutilizzabilità, e alla loro considerazione ai fini dell’imposizione fiscale, nonostante la mancanza di autonomia funzionale e reddituale.
Si deve pagare l’IMU sulle unità collabenti? La risposta del Dipartimento delle Finanze
La risposta del Dipartimento delle Finanze pone l’accento sulla discrepanza tra la visione dei Comuni e la posizione legale dell’ente governativo. Sottolinea che, nonostante l’assenza di rendita, i fabbricati collabenti sono comunque registrati nel Catasto Edilizio Urbano, specificamente nella categoria catastale F/2. Tale categorizzazione, pur priva di rendita, è giustificata da esigenze civilistiche, in particolare per garantire un’identificazione precisa durante i trasferimenti di diritti reali.
La chiave della questione, secondo il Dipartimento delle Finanze, è che la mancanza di rendita esclude automaticamente i fabbricati collabenti dal novero di quelli soggetti all’IMU, in ottemperanza all’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019. Inoltre, l’ente sottolinea che definire erroneamente questi fabbricati come “terreni edificabili” è incoerente con la loro natura intrinseca di “fabbricati”.
La Cassazione sull’esenzione delle unità collabenti
Per rafforzare ulteriormente la sua posizione, il Dipartimento delle Finanze fa riferimento alla giurisprudenza, citando la Corte di Cassazione e specificatamente la sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019 e la più recente ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020.
Questi arresti giurisprudenziali ribadiscono che i fabbricati collabenti, a causa della mancanza di rendita, non sono soggetti all’IMU né come fabbricati né come aree edificabili. La demolizione potrebbe alterare questa condizione, rendendo l’area tassabile solo dopo tale intervento.
In conclusione, la posizione del Dipartimento delle Finanze dimostra chiaramente che la richiesta di pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti, come proposta dai Comuni, non può essere considerata giuridicamente valida. Questa dettagliata analisi fornisce un quadro completo della questione e delle ragioni sottese alla risposta del Dipartimento delle Finanze.
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