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Come funziona la detrazione per gli affitti fuori sede

Per i canoni d’affitto versati per gli immobili abitati dagli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione fiscale.



Questa può essere applicata se la casa dista meno di 100 km dalla residenza anagrafica del nucleo familiare o 50 km se si tratta di comuni montani.


Andiamo a vedere di seguito tutti i dettagli da conoscere sull’argomento.


Quanto si può detrarre dall’affitto degli studenti?

Per quanto riguarda la detrazione degli affitti degli studenti universitari c’è un limite massimo ammesso nella dichiarazione dei redditi.


Nello specifico, per ogni anno di imposta è pari a euro 2.633 annuo, che corrisponde indicativamente a una riduzione dell’affitto mensile di circa 42 euro.


È bene sottolineare che per poterne beneficiare bisogna essere in possesso di un contratto regolare di locazione.


Come capire se si è fuori sede?

Per capire se si è fuori sede, è necessario fare riferimento alla distanza tra la residenza anagrafica del nucleo familiare e il luogo dell’immobile affittato per motivi di studio.


In particolare, la sede dell’università deve distare almeno 100 km dalla residenza dello studente.


È bene sapere che i comuni montani possono godere di un trattamento speciale: la distanza può essere anche inferiore ai 100 km ma deve comunque rispettare il limite di 50 km.


Dove inserire l’affitto per studenti nel 730?

Per la detrazione bisogna fare riferimento al quadro E, che riguarda la valorizzazione degli oneri e delle spese sostenute dal contribuente nell’anno oggetto di dichiarazione dei redditi.


Le spese universitarie, così come la detrazione Irpef sulle spese scolastiche, vengono generalmente ripartite in maniera equa dai genitori e, al lordo, vanno inserite nel rigo E9 – Altre spese indicando il codice 18.


Quali contratti di affitto si possono detrarre?

Le spese dell’affitto degli studenti fuori sede possono essere detratte se si tratta di:

  • contratto locazione per uso abitativo di immobile o stanza incluso l’uso transitorio, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998;

  • contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.


Quali sono le spese universitarie detraibili?

Oltre alle spese dell’affitto dell’immobile, è possibile detrarre anche le spese universitarie.

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