Chiunque possiede una casa conosce o, almeno una volta, ha sentito parlare dell’IMU. Con tale acronimo si intende quella tassa, l’Imposta municipale propria, istituita per la prima volta dal governo Monti nel lontano 2011, poi rimaneggiata più volte sino ad arrivare alla versione oggi esistente con la legge numero 160 del 2019.
In cosa consiste? Come segnalato anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in pratica, è l’imposta dovuta per il possesso di:
fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9);
di aree fabbricabili;
di terreni agricoli.
È dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e dal locatario qualora si trattasse di leasing.
Come si stabilisce? La legge prevede, per ogni situazione specifica, un’aliquota ben precisa dell’IMU, che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro alcuni margini stabiliti dalla stessa legge.
Proprio per tale scopo, il comune determina le aliquote dell’IMU con apposita delibera del Consiglio comunale con cadenza annuale. Circa il versamento, la legge prevede che la tassa venga pagata in due rate, una il 16 giugno e l’altra il 16 dicembre.
Ipotesi di esenzione IMU
Fatta questa ricognizione generale un po’ tecnica, forse non tutti sanno che, dal lontano 2011 ad oggi, sono state previste numerose esenzioni o agevolazioni, da ultimo aggiornate con la recentissima manovra di Bilancio per il 2024.
Vediamole nel dettaglio:
Esenzione IMU per stato, enti e luoghi di culto
Partiamo con l’indicare alcune esenzioni che, seppur al “comune cittadino” potrebbero non interessare, sono comunque previste dalla legge. Queste esenzioni riguardano sostanzialmente gli immobili posseduti dallo Stato e dalle sue diramazioni (i comuni, le regioni, le province) oppure i fabbricati e le loro pertinenze destinate all’esercizio del culto.
Infine, occorre menzionare anche gli immobili appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU in base ad appositi accordi internazionali.
Esenzione IMU per i terreni
Altre esenzioni sono invece previste per i terreni agricoli, siano questi posseduti da coltivatori diretti (è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo) o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
Sempre nell’ambito dei terreni agricoli, altre esenzioni sono previste in base all’ubicazione geografica dei terreni stessi, il cui elenco è appositamente previsto dal Ministero.
Esenzione ed agevolazioni IMU per le case
Venendo invece alle esenzioni che riguardano la maggior parte degli italiani, la prima e più conosciuta esenzione è certamente quella che riguarda la prima casa o abitazione principale. Cosa significa “abitazione principale”? All’interno della legge numero 160 del 2019 è precisato che si “considera abitazione principale l’unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Occorre però fare delle precisazioni: sia la giurisprudenza che la Corte costituzionale hanno stabilito che i coniugi che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, possono comunque godere dell’esenzione IMU per entrambe le case.
Spetterà poi al comune verificare la veridicità di tale situazione di fatto ai fini della revoca del benefico per una delle due abitazioni; è possibile affittare parzialmente l’immobile nel quale si gode dell’esenzione IMU, senza perdere il diritto all’esenzione stessa.
La legge prevede inoltre che, in caso di pertinenze associate all’abitazione principale, anche queste godono dell’esenzione al pari dell’unità che servono. Per pertinenza, a titolo esemplificativo, si intendono:
i locali adibiti a magazzini e depositi (categoria catastale C/2);
i box auto (categoria catastale C/6);
le tettoie chiuse (categoria catastale C/7).
Dal 2023, niente IMU per gli immobili occupati
Una delle novità più importanti degli ultimi anni in materia di esenzione IMU è certamente quella stabilita dalla legge di Bilancio del 2023. Difatti, anche nell’ottica di una giustizia sociale, è stata prevista l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.
Nello specifico, per godere dell’esenzione occorre aver presentato una denuncia all’autorità giudiziaria o che sia iniziata l’azione giudiziaria penale per i reati previsti dagli articoli 614 (secondo comma) e 633 del codice penale, rispettivamente aventi ad oggetto:
il primo, il reato di violazione di domicilio;
il secondo, il reato di invasione di terreni o edifici.
Si precisa che, in assenza di una specifica limitazione indicata nella norma, la stessa si ritiene applicabile anche alle aree fabbricabili nonché ai terreni agricoli.
Le riduzioni IMU
La legge prevede, inoltre, alcune fattispecie che sono meritevoli di una riduzione dell’IMU, stabilita nella misura del 50%.
A titolo esemplificativo la riduzione si applica:
ai fabbricati di interesse storico o artistico;
ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili previo accertamento di perizia di un tecnico del comune, o dichiarazione sostitutiva presentata direttamente dal contribuente;
per gli immobili concessi in comodato con contratto registrato, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti in linea retta entro il primo grado o da parte di soggetti residenti all’estero.
Altra fattispecie di riduzione riguarda gli immobili affittati a specifiche condizioni. In pratica, si tratta di quegli immobili dati in locazione con un contratto di affitto a “canone concordato”, vale a dire un contratto le cui clausole e soprattutto il cui canone risulta calmierato e ridotto poiché frutto di specifici criteri stabiliti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.
Per premiare il locatore che ha utilizzato tale contratto, lo stato ha quindi previsto una riduzione dell’IMU del 25%, salvo ulteriori riduzioni previste dal comune.
Le novità per il 2024
Venendo al 2024, l’ultima legge di bilancio ha, tramite una norma interpretativa, previsto l’esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività:
assistenziali;
previdenziali;
sanitarie;
di ricerca scientifica;
didattiche;
ricettive;
culturali;
ricreative e sportive;
attività di religione o di culto.
Tali attività devono essere svolte da enti pubblici o privati diversi dalle società, oppure da “trust” che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale oppure, infin, da organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
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