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Contratto di affitto: quante volte si può rinnovare?

Quando è in essere un contratto di affitto o li si vuole sottoscrivere, ci si può chiedere quante volte il contratto possa essere rinnovato.


Ciò dipende principalmente dalla tipologia di locazione: infatti secondo il tipo di contratto, si hanno differenti durate, scadenze e possibili rinnovi.



Vediamo quindi quali sono i contratti di locazione esistenti e cosa succede alla loro scadenza.


Contratto a canone libero: come funziona

Il contratto di locazione a canone libero è quello più utilizzato.


Esso è detto anche contratto 4+4, in quanto ha una durata minima iniziale di 4 anni e, alla prima scadenza, prevede un rinnovo automatico di altri 4 anni.


Alla scadenza di questi ulteriori 4 anni, cioè dopo 8 anni dalla stipula, si rinnova automaticamente per ulteriori 4 anni: in teoria, con questo meccanismo esso può essere rinnovato all’infinito, a meno che una parte non disdica il contratto in essere.


Contratto a canone concordato: quante volte si può rinnovare

L’altra tipologia di contratto di affitto maggiormente in uso è quella a canone concordato, che è definita anche affitto 3+2, poiché la durata viene fissata in 3 anni iniziali con rinnovo automatico, alla prima scadenza, di 2 anni.


Al termine dei complessivi 5 anni di affitto, il contratto si rinnova di volta in volta per ulteriori 2 anni, salvo disdetta.


Anche in questo caso il rinnovo del contratto può avvenire per un numero illimitato di volte.


Altre tipologie di contratto: quali sono le regole

Esistono anche altri tipi di contratti di affitto, che seguono determinate regole.


Il contratto di locazione a uso transitorio ha una durata massima di 18 mesi, mentre la durata minima non è indicata dalla legge, ma si ritiene sia pari o inferiore ai 30 giorni.


È possibile rinnovare questo tipo contratto anche più volte, ma solo condizione che continui a sussistere l’esigenza transitoria indicata nel contratto.


Il contratto di locazione per studenti universitari ha una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni: salvo disdetta, esso si rinnova automaticamente per altri due anni e ciò può avvenire per più volte senza limiti, se non l’effettiva iscrizione dell’inquilino a un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato e la sua residenza in un altro comune.


Il contratto di locazione a uso turistico ha per sua natura una durata breve, che può essere stabilita liberamente dalle parti: al termine del periodo statuito, la disdetta è automatica, ma il contratto può avere più rinnovi in presenza di effettive esigenze di vacanza.

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